Come è noto in Italia, per il personale addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari vige l’obbligo, stabilito dalla Legge 283 del 30 aprile 1962 e dal relativo regolamento d’esecuzione Decreto del Presidente della Repubblica 327 del 26 marzo 1980, del libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi rilasciato dall’autorità sanitaria competente, previa visita medica e accertamenti. La Regione Campania dando seguito alla risoluzione n° 785/89 dell’Organizzazione mondiale della Sanità con decreto dirigenziale n. 46 del 23 febbraio 2005 ha disposto che la verifica dell’idoneità sanitaria ed il conseguente rilascio dell’attuale libretto sanitario di cui all’art. 14 della legge 283/62, viene sostituito dall’attestato di frequenza ad un idoneo percorso di formazione rilasciato da un ente di formazione accreditato dalla regione Campania, fatto salvo il rilascio/rinnovo a cittadini che ne facciano espressa richiesta ai fini di soddisfare esigenze di prassi extraregionali.
Tanto premesso, si informa che, per evitare l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da parte delle competenti autorità, a decorrere dal 01 settembre 2017 sarà vietato l’accesso ai laboratori a tutti gli allievi e tutto il personale privo dell’attestato di formazione/aggiornamento al percorso di formazione.
Si precisa, inoltre, che la durata del corso di formazione, tenuto conto del livello di rischio, dovrà essere pari a 8 ore. Il titolo conseguito al termine del corso di formazione ha validità triennale.
Coloro che sono in possesso dell’attestato di formazione con data antecedente al 01/09/2014, sono tenuti, pertanto, ad aggiornare la propria formazione partecipando ad un corso di durata pari a 3 ore.
Alla luce di quanto sopra esposto tutti gli allievi e tutto il personale è invitato a consegnare copia dell’attestato di formazione/aggiornamento al percorso di formazione agli uffici di segreteria competenti.