Si informa che con decreto dirigenziale n. 206 del 20/10/2018 sono state indette, a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio di istituto per il triennio 2018/2019-2019/2020 e 2020/2021.
Le votazioni avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 18 Novembre 2018 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno 19 Novembre 2018.
A tal fine si ricorda quanto segue:
L’elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico.
L’elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci, cioè le persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari.
L’elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.
Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le Componenti a cui appartengono.
Gli elettori predetti, che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.
Le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale, presso alla Commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni: cioè dalle ore 9 del 29.10.2018 alle ore 12 del 03.11.2018
I candidati debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita, nonché della eventuale sede di servizio. I candidati, inoltre, debbono, nell’ordine, essere segnati da numeri arabici progressivi [ esempio: 1) ROSSI Mario, 2) Bianchi Osvaldo, ecc. ].
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto [esempio: I Genitori per la scuola] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I^, II, ecc.] riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.
Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.
Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente.
Nessun candidato può presentare alcuna lista.
Nessun componente della commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista.
Sull’apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista.
Le liste debbono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente.
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
L’autenticazione delle firme dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto debbono essere indicati il Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione.
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E’ consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n.297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.
Allegati: