L’art. 1 comma 7 del decreto legge n. 22 del 8 aprile 2020 dispone che: “I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell’emergenza epidemiologica e sostengono l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo”.
Esame di stato
Il decreto prevede due ipotesi per lo svolgimento dell’esame di stato: Rientro a scuola entro il 18 maggio e mancato rientro a scuola entro il 18 maggio.
I ipotesi
Nel caso in cui l’attività didattica delle istituzioni scolastiche riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, il decreto legge prevede che Ministero dell’Istruzione emani, con ordinanza, specifiche disposizioni sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi”. In particolare all’art. 1 comma 3 lettera d) del decreto, dispone che le ordinanze ministeriali da emanarsi possano prevedere anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell’istruzione che ne assicurino uniformità, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017.
II ipotesi
Nel caso in cui l’attività didattica in presenza delle istituzioni scolastiche non riprenda entro il 18 maggio 2020, ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, il decreto legge prevede, oltre all’applicazione delle misure previste dall’ipotesi I, in quanto compatibili, che il Ministero dell’Istruzione emani, con ordinanza, specifiche disposizioni sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione. In particolare all’art. 1 comma 4 lettera C del decreto si dispone che le ordinanze ministeriali da emanarsi possano prevedere l’eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, con l’articolazione dei contenuti, delle modalità di svolgimento, anche telematiche, e punteggio, per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e che le stesse contengano specifiche previsioni per l’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostenuto dai candidati esterni, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017.
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro
L’art. 1 comma 7 del decreto legge n. 22 del 8 aprile 2020 dispone che, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati esterni agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’art. 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017 (partecipazione alle prove INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro). Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all’art. 17, comma 9 del decreto legislativo 62 del 2017.
Per quanto sopra si comunica a tutti i candidati esterni che dovranno sostenere presso questo istituto, gli esami di stato per il conseguimento del diploma di istituto professionale Settore – Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, che per ulteriori informazioni in merito ad esso, si dovrà attendere l’emanazione di specifiche ordinanze ministeriali.