Informazioni utili
Che cos’è
L’Albo Pretorio è, dal 1º gennaio 2011, la sezione nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici dove vengono pubblicati gli atti per i quali è obbligatoria la pubblicità legale. Precedentemente, l’Albo pretorio era una tavola o vetrina esistente presso ogni ente pubblico, generalmente collocata presso la porta dell’Istituto o in un luogo pubblico.
Nell’Albo Pretorio vengono pubblicate le deliberazioni, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge o di regolamento. Vengono inoltre esposti all’Albo Pretorio gli atti destinati a singoli cittadini quando i destinatari risultano irreperibili al momento della consegna.
L’art.32, comma 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009 ha sancito che “a far data dal 1º gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”, il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa che “a decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.
Il termine per la pubblicazione telematica degli atti è stato prorogato con la Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 al 1º gennaio 2011.
La pubblicazione ha ordinariamente durata pari a gg.15, qualora non sia indicata dalla Legge o da un Regolamento ovvero dal soggetto richiedente la pubblicazione una durata specifica e diversa. La legge stabilisce per ciascuna tipologia di atto il periodo di affissione (con i termini di “affissione” e “defissione” va inteso l’inserimento e la rimozione di un documento nell’albo pretorio). Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare il contenuto degli atti.
Tutte le volte che i documenti che contengono una scadenza per presentare una domanda, ad esempio nel caso di bandi di gara, bandi di concorso, ecc. l’affissione all’albo pretorio non ha una durata sempre uguale: il documento resta all’affissione fino al giorno in cui si può presentare la domanda (compreso). Vale la stessa regola per le convocazioni del Consiglio di Istituto, della Giunta esecutiva, dei Consigli di Classe, del Collegio docenti e delle varie commissioni: il documento rimane affisso fino al giorno in cui si riuniscono(compreso).
La pubblicazione si intende avvenuta per il numero di giorni previsti nella misura in cui la stessa è avvenuta per giorni interi, naturali e continuativi, comprese le festività civili.
Come consultare un atto
La ricerca dell’atto può essere effettuata per:
- parola chiave (es. bando, regolamento, …)
- tipologia dell’atto (es. atti di altri enti, concorso pubblico, …)
- numero di repertorio (es. 810, 811, …)
- anno (es. 2015, 2014, … )
- intervallo temporale (es. dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa)
Durata di pubblicazione degli atti
L’Albo è aggiornato quotidianamente. Per ogni documento sono indicati il repertorio, la data di inserimento, la struttura, l’oggetto, le date di inizio e di scadenza della pubblicazione, ed è possibile consultarne il testo cliccando sull’allegato.
I documenti restano pubblicati per tutto il periodo previsto dalla normativa di riferimento; una volta decorsi i termini, i documenti “scaduti” sono visualizzabili nella sezione archivio.
Come avviene la pubblicazione
La procedura di pubblicazione all’Albo è riservata al personale autorizzato. Con motivata richiesta possono essere pubblicati documenti di altri enti o amministrazioni compilando il Modulo per la richiesta di pubblicazione all’Albo (enti esterni).