Com’è noto la legge n. 107/15, all’art 1 comma 209, dispone che le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico siano presentate al Dirigente scolastico della scuola di titolarità o sede di incarico triennale nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. A tal fine, per facilitarne l’inoltro è stata predisposta un’apposita funzione (“Richiesta di Ricostruzione Carriera”), fruibile tramite il portale delle Istanze On Line. Unitamente all’inoltro dalla domanda di ricostruzione di carriera il personale scolastico dovrà inviare l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, validando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni tramite un’altra apposita funzione del citato portale (“Dichiarazione Servizi”).
Questo istituto provvederà, entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla verifica dei medesimi presso le altre istituzioni scolastiche o presso le Amministrazioni citate ed emetterà il relativo decreto di ricostruzione.