TORNA A SOMMARIO: Valutazione e Merito
Il “comitato per la valutazione” non rappresenta una novità per la scuola. Era già stato definito nella composizione e nei compiti dall’art. 11 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico).
Tuttavia tale organismo viene ripreso e modificato profondamente dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (commi 126-130). Resta invariata (e in termini residuali) solo la “valutazione del servizio su richiesta dell’interessato ai sensi dell’art. 448 del TU.
La legge 107/2015 ha voluto, infatti, introdurre un aspetto del tutto nuovo per la tradizione culturale della nostra scuola: la valorizzazione dei docenti . Una locuzione che richiama il concetto di premialità: idea che da molti anni occupa un posto di rilievo nel dibattito professionale, ma che fino ad oggi nessuno l’aveva mai concretizzata con una legge dello stato.
Dal momento che già da quest’anno (2016) i dirigenti hanno a disposizione circa 20.000 euro da assegnare, c’è il rischio che si facciano scelte non comprese dalla comunità professionale. Tutti i docenti hanno bisogno di sentirsi parte di un contesto e di capire bene le nuove regole che verranno attuate. La correttezza e la trasparenza sono i punti cardini per creare un clima di fiducia, per invogliare le persone ad impegnarsi, per far crescere il senso di appartenenza e, conseguentemente, per far funzionare bene una scuola. Le scelte che devono fare i dirigenti non sono rinviabili… ce lo dice la legge 107/2015, (commi 126-128)
Il comma 129 della legge 107/2015 assegna al comitato di valutazione tre compiti di cui il primo è completamente nuovo (criteri per la valorizzazione dei docenti); il secondo è rivisto alla luce delle novità in fatto di formazione per i docenti neo assunti (superamento del periodo di prova); il terzo è di tipo residuale (valutazione del servizio su richiesta).
In questa sezione ci occuperemo esclusivamente il primo punto: individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti. Ciò significa che dobbiamo tenere sempre presente che non è compito del comitato di valutazione quello di “valutare” i colleghi, né di decidere a chi assegnare il bonus, ma semplicemente di creare le condizioni per riconoscere ciò che funziona bene in una scuola e per aiutare tutti a migliorare la propria professionalità (vedi FAQ MIUR).
Nel punto 1 del suddetto comma si dice che “presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito il comitato per la valutazione dei docenti”, ma specifica anche che coloro che ne faranno parte non avranno compensi (“senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”). Nel punto n. 2 vengono fornite ulteriori informazioni: la durata triennale e la natura compositiva.
Ci sono alcune novità rispetto al passato: la presenza dei genitori e di uno studente (per la scuola secondaria di secondo grado) e la presenza di un membro esterno.
Quest’ultimo non era previsto nelle prime versioni de “La buona scuola” ma rappresenta la risposta ad un’istanza sollecitata proprio dai docenti, non sentendosi, forse, adeguatamente garantiti né dai propri colleghi né dal proprio dirigente. Si può quindi ipotizzare che il membro esterno sia stato pensato da un lato come una specie di “discussant”, proprio ad evitare la tendenza all’autoreferenzialità (problema sempre presente nei gruppi chiusi), dall’altro come un’opportunità per favorire, tra le scuole, un confronto sulle scelte e per facilitarne la socializzazione. Va tenuto presente che qualsiasi gruppo cui è stato assegnato un compito deve essere in grado di valutare adeguatamente il proprio prodotto. E, in campo valutativo, bisogna sempre garantire la giusta distanza:
– chi è troppo dentro i processi rischia l’immedesimazione: non accorgersi, cioè, degli aspetti importanti (sia positivi, sia negativi) perché troppo familiari, quindi “invisibili”; rischia anche di affezionarsi troppo ai propri prodotti;
– ma per chi è troppo lontano il pericolo è quello di non capire ciò che si sta costruendo all’interno di un gruppo, di fare proposte inadeguate e di apparire, conseguentemente, come estraneo.
La nota del Miur del 2 novembre 2015 (prot. 2401) suggerisce agli Uffici Scolastici Regionali di scegliere, per questa tipologia di compito, preferibilmente i dirigenti scolastici. È chiaro che tale scelta caratterizza la natura del comitato potenziando la visione dirigenziale. Per questo è importante che le differenti prospettive di analisi, rappresentate dalle diverse figure (dirigenti, insegnanti, studenti, genitori) diventino una vera occasione per imparare a leggere più in profondità il lavoro docente e che, conseguentemente, contribuiscano a migliorarne l’efficacia.
Una novità rispetto alle nostre tradizioni è la presenza dei genitori e degli studenti. Ci sono incertezze su come vengono scelti e da chi. C’è una sottaciuta paura per eventuali “ritorsioni”. Si teme che genitori e studenti siano portatori di logiche valutative solo di tipo reputazionale, non molto amate dai docenti.
C’è di fatto che questa legge, ricordando che l’autonomia delle scuole deve fare i conti con l’utenza, ci pone di fronte ad una grande domanda:
Quale rapporto abbiamo costruito fino ad ora con le famiglie e con gli studenti?
Sappiamo che la risposta non è facile e che bisogna fare i conti con una molteplicità di fattori: soggetti diversi con esigenze quasi mai convergenti, che incidono fortemente sulle scelte; domande specifiche delle famiglie; bisogni sempre più personalizzati degli studenti. Mentre le scuole sono travolte dall’ordinaria amministrazione, le famiglie chiedono prestazioni, molto spesso, funzionali al loro stile di vita o comunque molto simili a ciò che rientra nel loro ambito di conoscenze o nella loro sfera dei desideri, a volte veicolati da bisogni indotti.
Al genitore e allo studente del comitato di valutazione si chiede di fare un salto di qualità, si chiede di guardare oltre il proprio punto di osservazione. È un’impresa nuova e per nulla scontata. Allo stato attuale, da dati empirici, sembra che molti genitori abbiano accettato di far parte del comitato solo perché sollecitati personalmente da dirigenti con i quali, nel tempo, avevano costruito un buon rapporto di fiducia (quasi “a titolo di favore”).
Anche sulla scelta dei docenti non sono state nascoste perplessità e dubbi. Per esempio alcuni si sono chiesti perché due insegnanti su tre devono essere scelti dal Collegio ed uno dal Consiglio di istituto.
“Scegliere” significa “designare”? Bisogna votare con scrutinio segreto oppure è sufficiente una semplice nomination da parte di qualche gruppo rappresentativo o dello stesso dirigente? È importante che i tre docenti nominati rappresentino i vari ordini di scuola o i vari indirizzi? I docenti che faranno parte del comitato dovranno avere alcuni particolari requisiti? Ci sono incompatibilità (o inopportunità) con altre figure che ricoprono altri compiti (per esempio: RSU, figure sensibili, collaboratori ecc).
La normativa tace e rinvia tutte le scelte (e le risposte) all’autonomia delle scuole.
Non riteniamo che in questa fase sia possibile approfondire tutti i significati e le eventuali ricadute di tali innovazioni; lo possiamo fare solo in seguito, dopo aver raccolto dati ed informazioni che ci permetteranno una riflessione più accurata e, soprattutto, strumentata.
Su questo sito utilizziamo strumenti nostri o di terze parti che memorizzano piccoli file (cookie) sul tuo dispositivo. I cookie sono normalmente usati per permettere al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare statistiche di uso/navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare opportunamente i nostri servizi/prodotti (cookie di profilazione). Possiamo usare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti ad offrirti una esperienza migliore con noi.