Esoneri

ESONERI DALLE TASSE SCOLASTICHE

L’art. 200 del T.U. n. 297/1994 definisce e regolamenta i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche:

  1. Esonero per motivi economici;
  2. Esonero per merito;
  3. Esonero per appartenenza a speciali categorie di beneficiari:
    1. Orfani di guerra, per causa di servizio e di lavoro;
    2. Figli di mutilati o di invalidi di guerra, per causa di servizio e di lavoro;
    3. Ciechi civili;
    4. Studenti stranieri, in condizioni di reciprocità.

Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi (T.U., art.200, c.9).

I benefici previsti sono persi dagli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a 5 giorni od in punizioni disciplinari più gravi.

I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (T.U., art. 200, c.11).

I suddetti tre tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche erariali, ad eccezione della sola tassa di diploma. Per essa, infatti, non è consentita la concessione dell’esonero per motivi di merito (Circolare Ministeriale 15.05.1987, n. 146).

Esonero per reddito: è concesso agli alunni appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all’articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986). Ai sensi dell’art. 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), i predetti limiti di reddito per l’esonero dalle tasse scolastiche sono da rivalutarsi in ragione del tasso di inflazione annuo programmato. Si precisa che nella determinazione del reddito familiare devono essere computati tutti i redditi prodotti dai componenti, anche quelli esenti da imposte o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva se superiori a quanto previsto. Nel caso di studenti – lavoratori il reddito da prendere in considerazione sarà quello proprio dello studente, se lavoratore dipendente; in ogni altro caso si terrà conto del reddito complessivo dei familiari obbligati al mantenimento (art. 433 codice civile).

Esonero per merito: è concesso agli alunni che, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, abbiano conseguito una votazione non inferiore agli 8/10 di media negli scrutini finali delle classi di secondo grado. Nella media si computa il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10. L’esonero per merito non spetta in ogni caso agli alunni ripetenti (salvo le ipotesi di comprovata infermità).

Skip to content

Su questo sito utilizziamo strumenti nostri o di terze parti che memorizzano piccoli file (cookie) sul tuo dispositivo. I cookie sono normalmente usati per permettere al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare statistiche di uso/navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare opportunamente i nostri servizi/prodotti (cookie di profilazione). Possiamo usare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti ad offrirti una esperienza migliore con noi.